Modifiche alla fatturazione

Dal 1 gennaio la Legge di Stabilità (la 228 del 24.12.2012) ha modificato alcune formalità relative alla redazione delle fatture. Quella che era sicuramente di maggior impatto, la numerazione, "univoca" nel tempo, delle fatture, è stata poi ridimensionata dalla Risoluzione 1/E del 10 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, che ha confermato la correttezza della numerazione progressiva per anno solare, sia pur permettendo anche altre modalità.
Sono entrate in vigore invece alcune modifiche formali alla modalità di indicazione di talune situazioni di non imponibilità e esenzione IVA. Non è più obbligatorio riportare la norma di legge che determina il mancato addebito dell'IVA (anche se è sempre possibile farlo), ma è invece necessario riportare una annotazione, utilizzando esattamente la terminologia usata dalla normativa. Le annotazioni da utilizzare sono:
"operazione non soggetta" art. 7bis comma 1
soggetti extra UE (cessioni e servizi non territoriali)
"operazione non imponibile" art. 8, 8bis, 9, 38quater
"operazione esente" art. 10 (eccetto quelle del n. 6)
"regime del margine - beni usati"
"regime del margine - oggetti d'arte"
"regime del margine - oggetti di antiquariariato o da collezione"
DL 41/1995
"regime del margine - agenzie di viaggio" art. 74ter
"inversione contabile" soggetti passivi comunitari (escluse le operazioni finanziarie)
"autofatturazione" per le (auto)fatture emesse come debitori di imposta in caso di reverse charge, o acquisto di servizi da fornitori extra-CEE

Anche se non è obbligatorio, per chiarezza e analogia si consiglia di utilizzare anche le seguenti annotazioni:
"operazione fuori campo IVA" art. 2 comma 3; art. 3 comma 4 e 5; art. 4 comma 6; art. 5 comma 2
"operazione esclusa" art. 15

E' da rilevare anche che le note di accredito, e più generalmente le note di variazione sia di addebito che di accredito, vengono ora definite come "fatture rettificative".
E' inoltre adesso obbligatorio indicare in ogni fattura la partita IVA del cliente italiano soggetto passivo, o il codice fiscale del cliente italiano che agisce come privato, o la "partita iva comunitaria" per il cliente comunitario soggetto passivo (in precedenza l'obbligo di indicazione in fattura esisteva solo per la partita iva del cliente con cui si effettuavano operazioni in reverse charge o operazioni comunitarie). Si ricorda comunque che, ai fini della compilazione dello spesometro, è necessario acquisire i dati dei clienti privati italiani o esteri che acquistano, con fattura o anche con scontrino, beni o servizi per un importo superiore a 3600 euro.

Adeguamenti necessari per l'uso di Pixia in fatturazione
Per quanto riguarda le annotazioni relative al mancato addebito dell'IVA, è necessario modificare o integrare l'archivio aliquote e codici IVA (funzione 103). Se lo spazio in fattura è sufficiente, sostituire il contenuto del campo "descrizione" con la annotazione prevista; altrimenti, nel campo "descrizione lunga per il corpo fattura" si può inserire, al codice interessato, un testo come "Codice IVA 80: operazione non imponibile", lasciando inalterati gli altri dati; queste descrizioni lunghe vengono automaticamente stampate in fondo al corpo fattura, quando quel determinato codice viene utilizzato nel documento.
Se nella stampa del documento è presente la descrizione automatica del tipo documento (variabile F27), la definizione "Nota di accredito" viene sostituita automaticamente dalla nuova "Fattura rettificativa".
Se nella scheda "Contabilità" della funzione 101 "Anagrafica azienda" non è attiva l'opzione "Non obbligatoria immissione dati anagrafici fiscali", è richiesta sempre la presenza di Partita IVA e Codice Fiscale del cliente per poter proseguire nella preparazione di fatture e DdT.



Resto naturalmente a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Buon lavoro!




Paolo Serial

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