Modifiche alla fatturazione
Dal 1 gennaio la Legge di Stabilità (la 228 del 24.12.2012) ha modificato alcune
formalità relative alla redazione delle fatture. Quella che era sicuramente di
maggior impatto, la numerazione, "univoca" nel tempo, delle fatture, è stata poi
ridimensionata dalla Risoluzione 1/E del 10 gennaio dell'Agenzia delle Entrate,
che ha confermato la correttezza della numerazione progressiva per anno solare,
sia pur permettendo anche altre modalità.
Sono entrate in vigore invece alcune modifiche formali alla modalità di indicazione di
talune situazioni di non imponibilità e esenzione IVA. Non è più obbligatorio
riportare la norma di legge che determina il mancato addebito dell'IVA
(anche se è sempre possibile farlo), ma è invece necessario riportare una
annotazione, utilizzando esattamente la terminologia usata dalla normativa.
Le annotazioni da utilizzare sono:
"operazione non soggetta"
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art. 7bis comma 1
soggetti extra UE (cessioni e servizi non territoriali)
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"operazione non imponibile"
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art. 8, 8bis, 9, 38quater
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"operazione esente"
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art. 10 (eccetto quelle del n. 6)
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"regime del margine - beni usati"
"regime del margine - oggetti d'arte"
"regime del margine - oggetti di antiquariariato o da collezione"
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DL 41/1995
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"regime del margine - agenzie di viaggio"
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art. 74ter
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"inversione contabile"
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soggetti passivi comunitari (escluse le operazioni finanziarie)
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"autofatturazione"
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per le (auto)fatture emesse come debitori di imposta in caso di reverse
charge, o acquisto di servizi da fornitori extra-CEE
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Anche se non è obbligatorio, per chiarezza e analogia si consiglia di
utilizzare anche le seguenti annotazioni:
"operazione fuori campo IVA"
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art. 2 comma 3; art. 3 comma 4 e 5; art. 4 comma 6; art. 5 comma 2
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"operazione esclusa"
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art. 15
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E' da rilevare anche che le note di accredito, e più generalmente le note di
variazione sia di addebito che di accredito, vengono ora definite come
"fatture rettificative".
E' inoltre adesso obbligatorio indicare in ogni fattura la partita IVA del
cliente italiano soggetto passivo, o il codice fiscale del cliente italiano che
agisce come privato, o la "partita iva comunitaria" per il cliente comunitario
soggetto passivo (in precedenza l'obbligo di indicazione in fattura esisteva
solo per la partita iva del cliente con cui si effettuavano operazioni in reverse
charge o operazioni comunitarie). Si ricorda comunque che, ai fini della
compilazione dello spesometro, è necessario acquisire i dati dei clienti privati
italiani o esteri che acquistano, con fattura o anche con scontrino, beni o
servizi per un importo superiore a 3600 euro.
Adeguamenti necessari per l'uso di Pixia in
fatturazione
Per quanto riguarda le annotazioni relative al mancato addebito dell'IVA, è
necessario modificare o integrare l'archivio aliquote e codici IVA (funzione
103). Se lo spazio in fattura è sufficiente, sostituire il contenuto del campo
"descrizione" con la annotazione prevista; altrimenti, nel campo "descrizione
lunga per il corpo fattura" si può inserire, al codice interessato, un testo
come "Codice IVA 80: operazione non imponibile", lasciando inalterati gli altri
dati; queste descrizioni lunghe vengono automaticamente stampate in fondo al
corpo fattura, quando quel determinato codice viene utilizzato nel documento.
Se nella stampa del documento è presente la descrizione automatica del tipo
documento (variabile F27), la definizione "Nota di accredito" viene sostituita
automaticamente dalla nuova "Fattura rettificativa".
Se nella scheda "Contabilità" della funzione 101 "Anagrafica azienda" non è
attiva l'opzione "Non obbligatoria immissione dati anagrafici fiscali", è
richiesta sempre la presenza di Partita IVA e Codice Fiscale del cliente per
poter proseguire nella preparazione di fatture e DdT.
Resto naturalmente a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Buon lavoro!
Paolo Serial
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